Acquisizione di beni e servizi

Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale (Art. 29  decreto legge 201/2011 convertito in legge 214/2011) 
Le amministrazioni pubbliche centrali possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi al di sopra della soglia di rilievo comunitario.

Allo scopo di agevolare il processo di razionalizzazione della spesa e garantire gli obiettivi di risparmio, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale possono avvalersi di Consip per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza stipulando apposite convenzioni.

Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure (Art. 1  decreto legge 95/2012)
I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Sono escluse da questa disposizione le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip.

Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della convenzione. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento e il mercato elettronico della pubblica amministrazione. 

Mercato elettronico
Le pa per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici.

Nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. possono essere istituite specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip.

Il mercato elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi di seguito indicati. Le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico vengono adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione. Le stazioni appaltanti abilitano al mercato elettronico i fornitori di beni e i prestatori di servizi tramite uno o più bandi aperti per tutta la durata del mercato elettronico a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione. I bandi di abilitazione sono pubblicati in conformità della disciplina applicabile per le procedure sotto soglia e indicano l'indirizzo del sito informatico presso il quale è possibile consultare la documentazione della procedura direttamente e senza oneri. (fonte: D.P.R. 5-10-2010 n. 207)

Categorie merceologiche
Le amministrazioni pubbliche e le società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico. E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. I contratti stipulati in violazione di questa diaposizione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.

Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate, ulteriori categorie merceologiche tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato.

Elenco centrali di committenza
Le centrali di committenza danno comunicazione al commissario straordinario ed a Consip S.p.A. dell'avvenuta stipula dei contratti quadro e delle convenzioni. Il Commissario straordinario istituisce tramite Consip S.p.A. un elenco delle centrali di committenza. Consip pubblica i dati relativi ai contratti ed alle convenzioni.

Diritto di recesso
Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio.

e-procurement
Il Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della Consip cura lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di eprocurement realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti.  Consip S.p.A. può disporre del sistema informatico di eprocurement per l'effettuazione delle procedure che la medesima svolge in qualità di centrale di committenza a favore delle pubbliche amministrazioni nonché per le ulteriori attività che la medesima svolge in favore delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula apposite intese con le amministrazioni che intendano avvalersi del sistema informatico di e-procurement per l'effettuazione delle procedure per le quali viene utilizzata la Consip in qualità di centrale di committenza.

Dismissione di beni mobili
Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidità e la trasparenza dei processi di dismissione nonché diminuirne i relativi costi, il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip realizza un Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili anche mediante l'impiego di strumenti telematici.

Nell'ambito delle risorse derivanti dalle procedure di alienazione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di finanziamento del Programma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché le modalità di versamento di dette somme all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione dei Ministeri interessati di una quota pari ad almeno l'80% dei proventi delle dismissioni, per la destinazione a progetti innovativi dell'amministrazione che effettua la dismissione.

Riduzione spese per acquisto di beni e servizi
Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a decorrere dall'anno 2012 una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi. Una quota di tale riduzione è rapportata, tenendo conto delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario agli eccessi di costo registrati da ciascuna amministrazione dello Stato rispetto al valore mediano dei costi per acquisti di beni e servizi del complesso dei Ministeri calcolato per singola voce del piano dei conti, desumibile dai dati del sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato. Entro il 10 settembre i Ministri competenti possono proporre una differente ripartizione della riduzione loro assegnata.

Al fine di concorrere alla riduzione degli oneri complessivi a carico dello Stato, i costi unitari per la manutenzione di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi, sono ridotti almeno del 10 per cento per il triennio 2013-2015 rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi fornitori a Sogei S.p.A. ovvero a Consip S.p.A. nell'anno 2011, anche mediante la rinegoziazione di contratti già stipulati. Nello stesso periodo i costi unitari per l'acquisizione di componenti ed apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011, nonché per la manutenzione di beni e servizi da effettuare prioritariamente da imprese locali ove possibile, e di prodotti software, sono ridotti almeno del 5 per cento.

"Pacchetto Giustizia"
Il Ministero della giustizia adotta misure volte alla razionalizzazione, rispettivamente, dei costi dei servizi di intercettazione telefonica, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 25 milioni di euro per l'anno 2012 e a euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2013, della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, in termini di minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento dei suddetti uffici, assicurando risparmi non inferiori ad euro 30 milioni per l'anno 2012 e a euro 70 milioni a decorrere dall'anno 2013, nonché delle procedure di acquisto dei beni e servizi, ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria, assicurando risparmi non inferiori per euro 5 milioni per l'anno 2012 e a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2013.

 

Presentazione

Consultazione pubblica

Rapporto Giarda

Linee guida per il contenimento della spesa

Razionalizzazione della spesa (Dl n.52/2012)

Riduzione della spesa a servizi invariati (Dl n.95/2012)

Acquisizione di beni e servizi

Le decisioni sulla spesa


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